Sez. U, Sentenza n. 5283 del 05/03/2009 (Rv. 607046 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Incarichi extragiudiziari - Valenza di causa di giustificazione o attenuante - Limiti - Superamento dei limiti di ragionevolezza e giustificabilità - Responsabilità disciplinare - Configurabilità - Fondamento - Lesione del prestigio dell'ordine giudiziario - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di ritardi del giudice nel deposito di provvedimenti giudiziari, lo svolgimento di incarichi extragiudiziari (nella specie, l'incarico di componente della commissione giudicatrice degli esami della professione di avvocato) può costituire causa di giustificazione o attenuante soltanto se, prima di accettarli, il magistrato abbia rappresentato agli organi conferenti la difficoltà di svolgerli per l'eccessivo lavoro giudiziario, sempre che i ritardi non siano talmente prolungati, reiterati e sistematici da superare la soglia della ragionevolezza e della giustificabilità e da concretare un diniego di giustizia, posto che in quest'ultimo caso, risultando leso il prestigio dell'ordine giudiziario, è comunque configurabile l'illecito disciplinare. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso ordinanza di sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio relativa a magistrato responsabile del ritardo nel deposito di provvedimenti civili fino a dieci anni e di provvedimenti penali fino a cinque anni).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)