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Sez. L, Sentenza n. 3184 del 18/04/1990 (Rv. 466690 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - INTIMAZIONE SENZA ENUNCIAZIONE DEI MOTIVI - LICEITÀ - DISSIMULAZIONE DI UN INTENTO PUNITIVO DISCIPLINARE CON ELUSIONE DELLE GARANZIE EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI E SENT. N. 427 DEL 1989 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466690-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - INTIMAZIONE SENZA ENUNCIAZIONE DEI MOTIVI - LICEITÀ - DISSIMULAZIONE DI UN INTENTO PUNITIVO DISCIPLINARE CON ELUSIONE DELLE GARANZIE EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI E SENT. N. 427 DEL 1989 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITÀ.*

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle garanzie procedimentali ivi previste ai licenziamenti per motivi disciplinari irrogati da imprenditori con meno di sedici dipendenti (sent. Corte cost. N. 427 del 1989), pur implicando una simmetrica riduzione dell'ambito di operatività del regime del recesso ad nutum, non impedisce che l'art. 2118 cod. civ. continui a spiegare tutta la sua efficacia nei casi in cui l'intimazione del licenziamento, soggetto a tale regime, sia avvenuta senza enunciazione dei relativi motivi, trattandosi del ricorso ad una misura risolutiva che, in quanto fisiologicamente connessa alla natura del rapporto, non impinge sulla professionalità e personalità del lavoratore; salva, peraltro, anche in detti casi l'illegittimità del licenziamento, allorché risulti accertato che la sua intimazione nelle forme del recesso ad nutum sia avvenuta al fine di dissimulare un intento punitivo disciplinare e di eludere così le menzionate garanzie procedimentali. (V 8189/87, mass n 455818; (V 6683/82, mass n 424316).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)