Sez. L, Sentenza n. 6683 del 07/12/1982 (Rv. 424316 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
Il licenziamento per inadempimento o per mancanze del lavoratore è, in via generale, assoggettato alla disciplina contenuta nell'art. 2119 cod. civ. e nella legge 15 luglio 1966 n. 604, e non alle modalità e prescrizioni dettate dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che riguardano il diverso caso delle sanzioni disciplinari non incidenti sulla prosecuzione del rapporto, salvo che, per previsione di legge o di contratto collettivo o di atto proveniente dal datore di lavoro, tale licenziamento risulti non soltanto incluso tra le sanzioni disciplinari, ma anche espressamente sottoposto alla normativa fissata dal citato art. 7 dello statuto dei lavoratori, sì da essere colpito da nullità in ipotesi di inosservanza, senza peraltro la possibilità di disporre, anche in tal caso, la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 dello stesso statuto. Detto art. 7, interpretato nel senso suesposto, non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, atteso, in particolare, che la disparità di trattamento fra lavoratore assoggettato a sanzione disciplinare espulsiva implica un confronto fra fattispecie non omogenee e che l'inapplicabilità (in Mancanza di espressa previsione) del citato art. 7 non pregiudica in alcun modo la tutela giudiziale dei diritti del lavoratore licenziato. (Conf 1781/81, mass n 412466; (Conf 2356/80, mass n 406047; (Conf 38/80, mass n 403413).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)