Sez. L, Sentenza n. 10355 del 17/07/2002 (Rv. 555844 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rappresentanza processuale nel giudizio di rinvio - Potere di rappresentanza dell'INAIL - Direttore di sede provinciale - Potere di rappresentanza di quest'ultimo nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 2 della legge n. 72 del 1985.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio, l'INAIL, il quale intende procedere alla riassunzione della causa, è legittimamente rappresentato in giudizio dal direttore della sede provinciale indipendentemente dal provvedimento di delega del presidente dell'Istituto (peraltro nella specie pure conferito, in via generale, e prodotto nel corso del giudizio di primo grado), in virtù del potere di rappresentanza nei confronti dei terzi, attribuito a tale dirigente dall'art. 2 della legge 8 marzo 1985 n. 72.
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Pres. 13/05/1947 num. 438 art. 1, Legge 08/03/1985 num. 72 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)