Sez. 1, Ordinanza n. 27544 del 28/10/2019 (Rv. 655779 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore - Durata ultraquinquennale - Omologazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
È omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata).
Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 6 com. 1, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 9 com. 3, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 bis, Regolam. Consiglio CEE 20/05/2015 num. 848
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)