Sez. 2, Ordinanza n. 8560 del 01/04/2025 (Rv. 674004-01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo - Concordato preventivo - Attività del liquidatore successiva al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione - Funzioni - Attività estranea all'organizzazione del servizio pubblico della giustizia - Responsabilità dello Stato per l'equa riparazione - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, deve escludersi la responsabilità dello Stato ex l. n. 89 del 2001, con riferimento alla protrazione nel tempo dell'attività dei liquidatori nominati con la sentenza di omologazione del concordato preventivo, tanto perché il concordato si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e i liquidatori non sono organi della procedura pubblica, bensì mandatari dei creditori per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni ceduti, di modo che la loro attività non rientra nell'organizzazione del servizio pubblico della giustizia.
Legge Falliment. art. 181, Legge Falliment. art. 182, Legge 29/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)