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Sez. 1, Sentenza n. 153 del 16/01/1990 (Rv. 464819 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - VERBALI DI UDIENZA - FALSITÀ MATERIALE O IDEOLOGICA - PROPOSIZIONE DI QUERELA DI FALSO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464819-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - VERBALI DI UDIENZA - FALSITÀ MATERIALE O IDEOLOGICA - PROPOSIZIONE DI QUERELA DI FALSO - INAMMISSIBILITÀ.*

In ipotesi di non rispondenza al vero di verbali di udienza redatti nel processo, per falsità materiale o ideologica, il giudice civile ha il potere-dovere di farne rapporto al procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 3 cod. proc. pen., e qualora egli ometta tale rapporto, le parti hanno facoltà di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria competente, ma è improponibile, contro quei verbali, la querela di falso civile, perché, mentre tale querela presuppone che il documento impugnato sia prodotto dalla parte e che questa possa disporre della sua utilizzazione, invece i verbali di udienza, destinati a documentare le attività svolte dall'ufficio giudiziario e dalle parti nel processo, non possono essere da questo eliminati, né in tutto né in parte, a discrezione di uno dei contendenti, nessuno dei quali ha, su di essi, un qualsiasi potere dispositivo. (V 3396/68, mass n 336450; (Conf 1819/71, mass n 352339).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)