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Sez. 3, Sentenza n. 3396 del 22/10/1968 (Rv. 336450 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO- IN GENERE - PROCESSO VERBALE DI UDIENZA - IMPROPONIBILITA- FALSITA MATERIALE OD IDEOLOGICA DEL PROCESSO VERBALE- RAPPORTO DEL GIUDICE CIVILE AL PM - OMISSIONE - FACOLTA DELLE PARTI DI DENUNCIA IN SEDE PENALE.*
Stato
decisa il 1968-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336450-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO- IN GENERE - PROCESSO VERBALE DI UDIENZA - IMPROPONIBILITA- FALSITA MATERIALE OD IDEOLOGICA DEL PROCESSO VERBALE- RAPPORTO DEL GIUDICE CIVILE AL PM - OMISSIONE - FACOLTA DELLE PARTI DI DENUNCIA IN SEDE PENALE.*

La querela di falso civile e improponibile contro i verbali di udienza redatti nel processo, i quali, destinati a documentare le attivita svolte dall'ufficio giudiziario e dalle parti nel processo, non possono essere da questo eliminati, ne in tutto ne in parte, a discrezione di uno dei contendenti, nessuno dei quali ha, su essi, un qualsiasi potere dispositivo mentre, la querela in parola presuppone che il documento impugnato sia prodotto dalla parte e che questa possa disporre della sua utilizzazione. In ipotesi di non rispondenza al vero di quei verbali, per falsita materiale o ideologica, il giudice civile ha il potere-dovere di farne rapporto al procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 3 cod.proc.pen. e, qualora egli ometta tale rapporto le parti hanno facolta di denunciare il fatto all'autorita giudiziaria competente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)