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Sez. L, Sentenza n. 3814 del 20/08/1977 (Rv. 387479 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE - NOZIONE - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387479-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE - NOZIONE - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Dalle Disposizioni, che disciplinano lo speciale rapporto di lavoro dei dipendenti da aziende di pubblici servizi di trasporto urbano e filoviario, non puo ricavarsi una nozione di retribuzione diversa da quella generale, che, in Mancanza di norme particolari, espressamente dettate, deve quindi porsi a base del calcolo per la remunerazione del lavoro straordinario e comprendere ogni emolumento che il lavoratore riceva in modo continuativo come corrispettivo della prestazione da lui resa, ivi comprese le mensilita aggiuntive ed altri compensi non occasionali. (Conf 4069/76, mass n 382734; (Conf 2618/72, mass n 360166).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)