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Sez. 2, Sentenza n. 925 del 10/02/1979 (Rv. 397086 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI - DECISIONE DI RIPARTIRE IN NATURA I BENI CON CONGUAGLI IN DENARO - ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI DISEGUALI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397086-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI - DECISIONE DI RIPARTIRE IN NATURA I BENI CON CONGUAGLI IN DENARO - ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI DISEGUALI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Una volta stabilito che la ripartizione dei beni ereditari debba avvenire in natura con conguaglio in danaro, il giudice deve solo accertare che le quote vengano formate con i criteri stabiliti dall'art 727 cod civ, ma, nell'attribuzione delle porzioni diseguali, ha un potere discrezionale, sempreche conformi la scelta a criteri di opportunita e dia conto della sua Determinazione in modo adeguato. (Conf 1947/76, mass n 380756).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 728, Cod. Civ. art. 729

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)