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Sez. 2, Sentenza n. 2188 del 13/04/1981 (Rv. 412922 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA, DIVISIBILITA - ATTRIBUZIONE DELL'IMMOBILE NON COMODAMENTE DIVISIBILE AD UNO DEI CONDIVIDENTI - CRITERI DI SCELTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI - MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE DELLA AUTOMATICA APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELLA MAGGIOR QUOTA - NECESSITA - RIFERIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO ALLA MOTIVAZIONE SUL PUNTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412922-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA, DIVISIBILITA - ATTRIBUZIONE DELL'IMMOBILE NON COMODAMENTE DIVISIBILE AD UNO DEI CONDIVIDENTI - CRITERI DI SCELTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI - MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE DELLA AUTOMATICA APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELLA MAGGIOR QUOTA - NECESSITA - RIFERIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO ALLA MOTIVAZIONE SUL PUNTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA - LIMITI.*

Ai fini dell'attribuzione ad uno dei condividenti dell'immobile non comodamente divisibile, il giudice - pur dovendo, in linea di massima, dare preferenza a colui o coloro che, da soli o congiuntamente, siano titolari della maggior quota del bene - ha un potere discrezionale in ordine alla scelta del condividente al quale assegnare il bene stesso, potere, pero, che trova il suo temperamento nell'Obbligo di indicare ragioni idonee ad escludere l'automatica applicazione del criterio della maggior quota. Tale Obbligo non puo considerarsi assolto, da parte del giudice di appello, con il riferimento alla motivazione adottata sul punto nella sentenza di primo grado, quando non risulti che il medesimo abbia esaminato le censure contro di essa sollevate, ritenendole infondate. (V 835/80, mass n 404276, sulla seconda parte; (V 47/80, mass n 403421, sulla seconda parte; (V 925/79, mass n 397086, sulla prima parte; (V 1947/76, mass n 380756, sulla prima parte; (V 2574/75, mass n 376517, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)