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Sez. 2, Sentenza n. 1258 del 14/02/1985 (Rv. 439363 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE - INCLUSIONE NELLA PORZIONE DI UNO DEI CONDIVIDENDI AVENTI DIRITTO ALLA QUOTA MAGGIORE - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI SCEGLIERE IL CONDIVIDENTE - PREFERENZA NON DATA AL TITOLARE DELLA QUOTA MAGGIORE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439363-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE - INCLUSIONE NELLA PORZIONE DI UNO DEI CONDIVIDENDI AVENTI DIRITTO ALLA QUOTA MAGGIORE - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI SCEGLIERE IL CONDIVIDENTE - PREFERENZA NON DATA AL TITOLARE DELLA QUOTA MAGGIORE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

In tema di divisione la norma dell'art. 720 cod. civ., la quale stabilisce che i beni comuni materialmente e funzionalmente indivisibili devono essere con preferenza compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore, devolve al giudice del merito il compito di scegliere, con i suoi poteri discrezionali, il condividente cui attribuire il bene per intero, col solo Obbligo di esporre le ragioni della preferenza, ove questa non sia data al titolare della maggiore quota. (V 5263/83, mass n 430150; (V 4775/83, mass n 429659; (V 6469/82, mass n 424101; (V 3014/81, mass n 413566; (V 4003/80, mass n 407910; (V 925/79, mass n 397086).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)