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Sez. 2, Sentenza n. 4317 del 06/04/2000 (Rv. 535387 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Inadempimento - Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - Posizioni contrapposte delle parti - Perdurare dell'inadempimento nel corso del giudizio di risoluzione - Incidenza sul comportamento pregresso - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535387-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

Nei contratti con prestazioni corrispettive le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 1453 cod. civ. sono simmetriche, giacché, come non è consentito all'attore che abbia proposto domanda di risoluzione di pretendere la prestazione, avendo dimostrato con quella richiesta il proprio disinteressa all'adempimento anche per la parte di prestazione eventualmente non ancora scaduta, così è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione e sino alla pronuncia giudiziale, senza che il conseguente "forzato" perdurare del suo inadempimento nel corso del giudizio possa negativamente riflettersi sulla valutazione del comportamento pregresso, trasformando un inadempimento inizialmente "non grave" in inadempimento "grave" e perciò tale da legittimare l'accoglimento della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)