Sez. 2, Sentenza n. 1931 del 16/07/1966 (Rv. 323748 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA DENUNCIA DI DANNO TEMUTO.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA DENUNCIA DI DANNO TEMUTO.*
Le azioni di nunciazione, pur accomunate nei fini (tutela del proprietario o possessore da un danno incombente sulla cosa che Forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso), differiscono negli elementi costitutivi perche il pericolo di danno deve derivare, nel caso di denuncia di danno temuto, da una delle cose indicate nell'art 1172 cod civ - e ne e indifferente la causa di produzione - e, nel caso di denuncia di nuova opera, invece, dalla modificazione dello stato dei luoghi intrapreso sul proprio come sull'altrui fondo, sopra o sotto il suolo: l'elemento discretivo caratterizzante e dato dall'attivita umana, quale causa di pericolo di danno, propria della sola denuncia di nuova opera. (Cfr 296/65; 1676/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)