diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2897 del 25/03/1987 (Rv. 452011 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - DIFFERENZE - PRESUPPOSTI - FINALITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1987-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452011-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - DIFFERENZE - PRESUPPOSTI - FINALITÀ - EFFETTI.*

Il criterio discretivo tra denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto risiede soltanto nel diverso modo in cui l'attività umana ha determinato l'insorgere del pericolo e nella conseguente diversità del rimedio da adottare. La prima, infatti, postula un "facere", cioè l'intrapresa di un "quid", nel proprio o nell'altrui fondo, capace di arrecare pregiudizio al bene oggetto della proprietà o del possesso del denunciante, e prevede come rimedio l'inibizione di tale intrapresa o la subordinazione della sua prosecuzione all'adozione di determinate cautele; la seconda postula, invece, un "non facere", ossia l'inosservanza dell'Obbligo di rimuovere una situazione di un edificio, di un albero o di qualsiasi altra cosa, comportante pericolo di un danno grave e prossimo per il bene in proprietà o in possesso del denunciante, e prevede come rimedio l'ordine, a chi abbia la piena disponibilità della cosa costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo. (V 1425/78, mass n 390799; (V 987/73, mass n 363378; (V 158/72, mass n 355909; (V 1931/66, mass n 323748).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)