Sez. 2, Sentenza n. 158 del 21/01/1972 (Rv. 355909 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - DIFFERENZE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - DIFFERENZE.*
Oggetto della denunzia di danno temuto e un danno minacciato da cosa a cosa, nel senso, cioe, che il pericolo di danno, quale che sia la causa di esso, deve essere costituito da una delle cose indicate nello art 1172 cod civ (edificio, albero) o da altra cosa inanimata che ponga in pericolo l'oggetto del diritto di proprieta o del possesso; quando, invece, tale pericolo sia posto in essere da una attivita da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo sopra o sotto il suolo la quale apporti una modificazione dello stato dei luoghi, l'Azione diretta ad arrestare o a disciplinare lo svolgimento dell'attivita innovatrice altrui, e quella di denuncia di nuova opera. (V 1931'66, mass n 323748).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1172, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)