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Sez. 2, Sentenza n. 12742 del 30/05/2007 (Rv. 598188 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Passiva - Dell'autorità emittente il provvedimento - Diritto all'impugnazione della stessa autorità - In via esclusiva - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598188-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE

Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione è la sola parte passivamente legittimata, e, in quanto tale, l'unica legittimata ad impugnare la sentenza conclusiva del giudizio che l'abbia vista soccombente.(Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la pronuncia di difetto di legittimazione passiva emessa dal giudice di primo grado in relazione ad una opposizione ad ordinanza ingiunzione, pronunciata da una Regione nei confronti di una società per non aver rispettato l'obbligo di effettuare la trattenuta supplementare sul prezzo del latte, proposta oltre che nei confronti della Regione anche nei confronti della Agenzia di erogazioni in agricoltura-Agea).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)