Sez. L, Sentenza n. 8316 del 21/04/2005 (Rv. 581008 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Dell'autorità emittente ex art. 23 legge n. 689 del 1981 - Conseguenze - Fattispecie relativa a provvedimenti sanzionatori emanati dalla Direzione provinciale del lavoro.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione (nel caso di specie, la Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente) è la sola parte passivamente legittimata, e, in quanto tale, l'unica legittimata ad impugnare la sentenza conclusiva del giudizio che l'abbia vista soccombente. (Nella specie, la Corte Cass. ha affermato il difetto della legittimazione ad impugnare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)