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Sez. 3, Sentenza n. 902 del 11/12/1998 Ud. (dep. 25/01/1999) Rv. 212836 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Attività di rottamazione di veicoli - Produzione di rifiuti propri - Esclusione - Smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212836-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Non può esser considerato produttore di rifiuti propri il soggetto che provvede allo smantellamento di veicoli altrui non più funzionanti, trasportati in un area in sua dotazione, ove si procede al recupero delle parti riutilizzabili ed all'abbandono degli scarti. I rifiuti, infatti, assumono tale carattere fin dal momento in cui vengono dismessi da coloro che li conferiscono alla demolizione, ed il soggetto cui vengono affidati per la cernita deve esser qualificato come semplice detentore di residui di terzi, la cui attività integra attività di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)