Sez. 3, Sentenza n. 1575 del 18/05/1998 Cc. (dep. 01/07/1998) Rv. 211335 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti speciali - Batterie esauste di autoveicoli - Autorizzazione - Necessità - Nuova disciplina di cui al D.L.G. 22 del 1997 - Reato - Persistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Le batterie esauste di autoveicoli sono ancora considerate rifiuto speciale ai sensi dell'art. 7, comma terzo lett. i), del D.L.G. 5 febbraio 1997 n. 22. La raccolta ed il conseguente stoccaggio delle batterie esauste appartenenti a terzi rientra nella definizione di stoccaggio formulata dall'art. 6, comma primo lett. i) del medesimo provvedimento; pertanto lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi mediante stoccaggio di batterie esauste senza autorizzazione è sanzionata dall'art 51, comma primo del D.L.G. 22 del 1997, che ha ripreso la precedente statuizione dell'art. 25 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)