Sez. 3, Sentenza n. 27282 del 26/03/2004 Ud. (dep. 17/06/2004) Rv. 229008 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Attività di raccolta di veicoli fuori uso - Finalizzata all'attività di autoriparatore - Autorizzazione - Necessità - Assenza - Reato di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 22 del 1997.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
L'attività di raccolta di veicoli fuori uso costituisce attività di gestione di rifiuti anche se finalizzata alla attività di autoriparatore, e se svolta in assenza di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 51, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che anche a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209, attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, il centro di raccolta deve essere previamente autorizzato
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 46, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)