Sez. 2 - , Sentenza n. 27365 del 29/12/2016 (Rv. 642181 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI | Compravendita internazionale – Disciplina applicabile – Accertamento officioso devoluto al giudice – Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI
In materia di compravendita internazionale, la puntuale individuazione della legge applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio sfugge a qualsiasi preclusione, trattandosi di un dovere officioso del giudice, sottratto a qualsivoglia limitazione; sicché la deduzione con la quale la parte denunzi l’erroneità di tale individuazione non costituisce un’eccezione quanto, piuttosto, una sollecitazione al giudice ad avvalersi del dovere di fare applicazione della norma effettivamente destinata a regolare il caso di specie, in attuazione del principio “iura novit curia”.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale, che aveva ritenuto preclusa la questione dell’applicabilità, alla fattispecie, della Convenzione di Vienna del 1980, anziché delle norme nazionali, in quanto sollevata per la prima volta in appello e soltanto in sede di precisazione delle conclusioni).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 11/04/1980, Legge 11/12/1985 num. 765
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)