Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26948 del 14/11/2017 (Rv. 647047 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE Vizi della costituzione della parte in giudizio - Dovere del giudice di promuovere la sanatoria ex art. 182 c.p.c. nel testo anteriore alla l. n. 69 del 2009 - In qualsiasi fase e grado del giudizio - Effetti "ex tunc" - Limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
L'art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, non ritenendo ravvisabile un’autorizzazione implicita da parte del giudice delegato nei provvedimenti allegati dalla curatela, non aveva assegnato il termine di cui all’art. 182, comma 2, c.p.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)