Sez. L, Sentenza n. 11489 del 21/10/1992 (Rv. 479073 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - In genere | Mancata o tardiva comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito del decreto - Inammissibilità dell'appello per mancata o tardiva notificazione del ricorso e del decreto - Esclusione - Conseguenze - Fissazione d'ufficio o a domanda di altra udienza di discussione - Scadenza del termine per impugnare - Irrilevanza.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - In genere
Nel rito del lavoro, la mancata o tardiva comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito del decreto di fissazione dell'udienza esclude che l'appello possa essere dichiarato inammissibile per mancata o tardiva notificazione del ricorso e del decreto all'appellato a cura dell'appellante, dovendosi al contrario (attesa la parziale dichiarazione d'illegittimità dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ. pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 15 del 1977) fissare d'ufficio, o su istanza dell'appellante, altra udienza di discussione, nulla rilevando l'avvenuta consumazione, alla data di tale provvedimento, del termine decadenziale per la proposizione dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)