Sez. L, Sentenza n. 66 del 04/01/2001 (Rv. 542946 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE | Comunicazione all'appellante - ObbligatorietĂ - Omessa comunicazione - Mancata comparizione dell'appellante all'udienza fissata nel decreto - Emissione di nuovo provvedimento di fissazione e comunicazione all'appellante - NecessitĂ - Esistenza di una prassi difforme - Irrilevanza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE
Nel rito del lavoro, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 15 del 1977, all'appellante deve essere comunicato l'avviso di deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione (essendo indifferente che il provvedimento sia stato emesso entro il termine ordinatorio di cinque giorni ovvero oltre tale termine), con la conseguenza che - ove tale comunicazione non sia invece avvenuta e l'appellante non sia comparso all'udienza fissata in quel decreto - deve necessariamente emettersi un nuovo provvedimento di fissazione di altra udienza di discussione, da comunicare all'appellante non comparso, essendo irrilevante, al riguardo, l'esistenza presso il tribunale di una prassi difforme, nel senso della mancata comunicazione del decreto in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)