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Sez. 4 - , Sentenza n. 24891 del 23/03/2021 Ud. (dep. 30/06/2021) Rv. 281434 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE | Fatto di lieve entità – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione al lavoro di pubblica utilità - - Ammissibilità – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2021-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281434-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., vigendo la disciplina speciale dettata dal comma 5-bis dell'art. 73 del medesimo testo normativo che stabilisce che non può irrogarsi la sanzione del lavoro di pubblica utilità qualora si conceda la sospensione condizionale della pena.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5, Cod. Pen. art. 165 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)