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Sez. 5 - , Sentenza n. 11232 del 31/01/2019 Ud. (dep. 13/03/2019) Rv. 276032 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE | Lavoro di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-ter, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276032-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE

Il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma 5-ter d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere concesso, per una sola volta, in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria irrogata dal giudice al soggetto tossicodipendente o comunque assuntore abituale di sostanze stupefacenti, nella concorrenza dei seguenti presupposti: a) che il soggetto abbia commesso, per la prima volta, un reato diverso da quello previsto dall'art. 73, comma 5 dello stesso d.P.R. e non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., né tra i reati contro la persona; b) che la pena irrogata con la sentenza di condanna o quella applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non sia superiore a un anno di reclusione; c) che l'imputato abbia espressamente richiesto, anche in via subordinata ma comunque prima della sentenza, la sostituzione delle pene irrogande con il lavoro di pubblica utilità; d) che l'imputato non possa beneficiare del più favorevole istituto della sospensione condizionale della pena, perché gravato da precedenti ostativi, per averne già usufruito o per non essere il beneficio ritenuto concedibile dal giudice in ragione delle circostanze del fatto. (Fattispecie nella quale la Corte, dopo aver precisato che la sussistenza dei presupposti "de quibus" non esclude l'apprezzamento discrezionale del giudice, in ordine all'affidabilità lavorativa e sociale del condannato, ha ritenuto immune da censure il rigetto, motivato dal giudice territoriale con riferimento alla natura seriale dei reati commessi dal ricorrente).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)