diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2760 del 22/06/1987 Cc. (dep. 14/08/1987) Rv. 176555 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - UTILIZZAZIONE DI ELEMENTI PROBATORI TRATTI DA PROCEDIMENTI PENALI ANCHE NON DEFINITI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI E LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176555-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - UTILIZZAZIONE DI ELEMENTI PROBATORI TRATTI DA PROCEDIMENTI PENALI ANCHE NON DEFINITI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI E LIMITI.*

L'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale impone al giudice della prevenzione di provvedere anche ad una autonoma valutazione degli elementi probatori tratti da procedimenti penali in corso, nel senso che bene può utilizzare tali elementi, pur non essendo il procedimento penale definito, ma non basta il riferimento generico ad eventuali provvedimenti coercitivi od all'ordinanza di rinvio a giudizio e nemmeno ad una sentenza di condanna non definitiva, ossia il rinvio, implicito od esplicito, alla motivazione adottata dal giudice penale, perché, invece, è sempre necessario che il giudice della prevenzione esprima il suo autonomo giudizio, non solo indicando gli elementi concreti presi in considerazione ma anche spiegando le ragioni per le quali tali elementi conducono ad un accertamento di pericolosità sociale (comune o qualificata).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)