Sez. 1, Sentenza n. 265 del 06/02/1989 Cc. (dep. 15/02/1989) Rv. 180545 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO PENALE - AUTONOMIA FRA I DUE PROCEDIMENTI - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - UTILIZZAZIONE DI ELEMENTI PROBATORI TRATTI DA PROCEDIMENTI CONCLUSISI CON PROSCIOGLIMENTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE OVVERO NON ANCORA DEFINITI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO PENALE - AUTONOMIA FRA I DUE PROCEDIMENTI - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - UTILIZZAZIONE DI ELEMENTI PROBATORI TRATTI DA PROCEDIMENTI CONCLUSISI CON PROSCIOGLIMENTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE OVVERO NON ANCORA DEFINITI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Nell'ambito del procedimento di prevenzione ben possono utilizzarsi, stante l'autonomia di questo da quello di cognizione, elementi desumibili da procedimenti definiti con proscioglimento per insufficienza di prove e da altri che siano in corso, essendo però necessario - e di ciò si dia esaurientemente conto - che si tratti di elementi concreti dai quali si possa desumere, con grado di elevata probabilità, che il soggetto sia appartenente ad una associazione mafiosa. (Conf mass n 176554; (Conf mass n 176555).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)