Sez. 4, Sentenza n. 3248 del 17/12/1979 Cc. (dep. 08/02/1980) Rv. 144278 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - ISTRUTTORIA - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - ISTRUTTORIA - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - INAMMISSIBILITA.*
In caso di proscioglimento pronunziato con sentenza penale istruttoria, il ricorso per Cassazione della parte civile proposto per la tutela dei propri interessi e inammissibile poiche l'attuale sistema legislativo, dopo la emissione delle sentenze della Corte costituzionale 1 del 1979 e 29 del 1972 innovative della disciplina di cui agli artt 23 e 195 cod proc pen, non consente di individuare, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice cui il giudizio vada rinviato. Ne deriva che la parte civile puo tutelare le proprie ragioni non gia con ricorso alle Sezioni penali della Cassazione, ma in Sede civile nei limiti consentiti dal sistema.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)