Sez. 1, Sentenza n. 3094 del 24/06/1989 (Rv. 463223 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - DISPONIBILITÀ DEL GENITORE A PRESTARE ASSISTENZA MORALE E MATERIALE AL MINORE - MERA AFFERMAZIONE - INSUFFICIENZA.*
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - DISPONIBILITÀ DEL GENITORE A PRESTARE ASSISTENZA MORALE E MATERIALE AL MINORE - MERA AFFERMAZIONE - INSUFFICIENZA.*
Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, la formula dell'art. 15, comma primo, n. 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184 - che, in relazione al presupposto della persistenza del difetto di assistenza materiale e morale del minore, richiede la non disponibilità del genitore ad ovviarvi - seppure ispirata all'intento di attribuire rilievo all'indisponibilità soggettiva, anziché soltanto all'impossibilità oggettiva, non può tuttavia essere intesa come indiscriminata attribuzione di Rilevanza alla mera affermazione di disponibilità, da parte del soggetto tenuto all'assistenza, che non sia anche accompagnata da elementi oggettivi o comunque giudizialmente controllabili, che rendano in concreto affidabile tale enunciazione di proposito. (Conf 1774/88, mass n 457760; (Conf 8343/87, mass n 455911; (Conf 4394/86, mass n 447155).*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)