diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 2761 del 29/10/1997 Cc. (dep. 07/11/1997) Rv. 209407 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Sentenza di condanna - Istanza di affidamento ai servizi sociali - Sospensione dell'esecuzione in attesa del procedimento di sorveglianza - MIsura cautelare - Inefficacia - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209407-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE

L'efficacia delle misure cautelari viene meno, secondo l'art. 300, comma. 3, cod. proc. pen., soltanto se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa e non quando, a seguito di sentenza di condanna, deve essere ancora eseguita. (Fattispecie di sentenza in cui la sospensione riguardava l'esecuzione della pena in attesa del procedimento di sorveglianza sull'istanza di affidamento ai servizi sociali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)