Sez. 6, Sentenza n. 17 del 20/11/2006 Cc. (dep. 03/01/2007) Rv. 235675 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Sentenza di condanna - Misura cautelare - Perdita di efficacia nella fase che precede l'esecuzione - Esclusione - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE
L'efficacia della misura cautelare personale viene meno dopo la sentenza di condanna, secondo l'art. 300, comma terzo cod.proc.pen., soltanto se la pena è dichiarata estinta o condonata, con la conseguenza che in tutti gli altri casi la misura conserva la sua validità, secondo le regole applicabili nella fase che precede l'esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)