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Sez. 6, Sentenza n. 17 del 20/11/2006 Cc. (dep. 03/01/2007) Rv. 235675 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Sentenza di condanna - Misura cautelare - Perdita di efficacia nella fase che precede l'esecuzione - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235675-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE

L'efficacia della misura cautelare personale viene meno dopo la sentenza di condanna, secondo l'art. 300, comma terzo cod.proc.pen., soltanto se la pena è dichiarata estinta o condonata, con la conseguenza che in tutti gli altri casi la misura conserva la sua validità, secondo le regole applicabili nella fase che precede l'esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)