Sez. 1, Sentenza n. 4267 del 23/06/1997 Cc. (dep. 23/10/1997) Rv. 208625 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Condanna per reato in continuazione con altro già giudicato - Individuazione della "pena irrogata" alla quale occorre far riferimento - È solo quella inflitta a titolo di aumento per la continuazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE
Ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art.300, comma 4, c.p.p., secondo cui, quando venga pronunciata sentenza di condanna non definitiva, la custodia cautelare perde efficacia se la sua durata "non è inferiore all'entità della pena irrogata", per "pena irrogata" deve intendersi, nel caso di condanna per reato ritenuto in continuazione con altro già giudicato, solo quella inflitta a titolo di aumento per la ritenuta continuazione, e non già quella complessiva derivante dalla somma tra la pena già inflitta e l'aumento anzidetto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)