Sez. 3, Sentenza n. 13625 del 22/07/2004 (Rv. 576115 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Beni degli enti ospedalieri soppressi - Trasferimento della proprietà dei beni al patrimonio del Comune nei cui ambito territoriale essi sono collocati - Regione Lazio - Permanenza della facoltà del Comune di compiere atti di ordinaria amministrazione fino al trasferimento dei beni alle USL- Conseguenze - Facoltà del Comune di proporre l'azione di rilascio di immobile e di risarcimento del danno - Configurabilità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE
Poiché i beni degli enti ospedalieri soppressi sono stati trasferiti al patrimonio dei Comuni, con vincolo di destinazione in favore delle U.S.L., finché nel concreto per effetto del D.Lgs. n. 502 del 1992 (e - nella specie - della successiva legge Regione Lazio n. 18.1994), la proprietà di tali beni nell'ambito della Regione Lazio non venga, attraverso apposito atto, trasferita direttamente in capo alla U.S.L., il Comune resta legittimato al compimento degli atti di ordinaria amministrazione nonché a proporre la domanda di rilascio di immobile relativa ad un bene già di un ente ospedaliero; ciò in quanto tale domanda svolge la funzione di conservare il patrimonio comunale attraverso il recupero del bene ed il risarcimento del danno dipendente dalla sua illegittima detenzione e - come tale - costituisce atto di ordinaria amministrazione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Lazio 16/06/1994 num. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)