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Sez. 1, Sentenza n. 234 del 15/01/1987 (Rv. 449992 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - DOMANDA PER IL MUTAMENTO DEL TITOLO DELLA SEPARAZIONE - CONTESTUALE PREPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI AUMENTO DELL'ASSEGNO DETERMINATO IN SEDE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE - RAPPORTI TRA LE DUE DOMANDE.*
Stato
decisa il 1987-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449992-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - DOMANDA PER IL MUTAMENTO DEL TITOLO DELLA SEPARAZIONE - CONTESTUALE PREPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI AUMENTO DELL'ASSEGNO DETERMINATO IN SEDE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE - RAPPORTI TRA LE DUE DOMANDE.*

Qualora la domanda per il mutamento del titolo della separazione, da consensuale in giudiziale addebitabile all'altro coniuge, la quale è soggetta al rito speciale di cui all'art. 706 cod. proc. civ., venga proposta contestualmente con quella di aumento dell'assegno determinato in Sede di separazione consensuale, soggetta al rito ordinario ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ., il principio della prevalenza del rito speciale, e, quindi, del divieto di introdurre l'intera controversia con il rito ordinario, non osta, in caso di inosservanza del principio stesso, a che la declaratoria di inammissibilità della prima domanda (nella specie, per rinuncia) restituisca piena autonomia alla seconda, nei limiti delle modifiche dell'assegno correlate a ragioni diverse dal mutamento del titolo, e renda quindi rituale la sua introduzione e trattazione con il rito ordinario. (V 429/79, mass n 396548).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)