Sez. L, Sentenza n. 7041 del 26/08/1987 (Rv. 455210 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - DIVIETO DI CALCOLO EX LEGGE N. 91 DEL 1977 - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA APPLICABILITÀ DEL DIVIETO DEL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI CONTRATTUALMENTE PREVISTO PER IL MOMENTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - DIVIETO DI CALCOLO EX LEGGE N. 91 DEL 1977 - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA APPLICABILITÀ DEL DIVIETO DEL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI CONTRATTUALMENTE PREVISTO PER IL MOMENTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO.*
La legge 31 marzo 1977 n. 91 (di conversione, con modificazioni, dell'1 febbraio 1977 n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), nell'introdurre l'art. 1 bis del decreto legge citato (a norma del quale "l'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977, è estesa a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate"). Ha inteso estendere il divieto di calcolo stabilito dal secondo comma dell'art. 1 dello stesso decreto legge anche ad istituti che, pur con denominazione e fonti regolatrici diverse, presentino i connotati propri dell'indennità di anzianità, e cioè di quella prestazione pecuniaria che è caratterizzata non soltanto dal momento costitutivo della relativa obbligazione, individuato in quello della cessazione del rapporto, ma anche dal riferimento, per la sua Determinazione, alla pregressa durata del rapporto ed alla retribuzione corrisposta al lavoratore, nonché dalla sua peculiare natura di retribuzione differita oltre che dalla sua funzione in senso lato previdenziale. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla suprema Corte - aveva ritenuto soggetto alla suindicata disciplina legislativa il cosiddetto rimborso contributi, considerando solo il momento costitutivo della relativa obbligazione, coincidente con quello dell'anticipato collocamento a riposo, e trascurando d'indagare se tale trattamento di fine rapporto fosse calcolato con riguardo alla pregressa durata del rapporto di lavoro nonché all'entità della retribuzione e se presentasse natura di retribuzione differita a carattere previdenziale o natura e funzioni diverse). (Conf 2016/87, mass n 451311; (Conf 2985/86, mass n 449992; (Conf 2979/86, mass n 445983).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 bis CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)