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Sez. L, Sentenza n. 12528 del 12/12/1998 (Rv. 521599 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Adeguamento ex art.36 Cost.- Disciplina collettiva adottata come parametro - Applicazione automatica - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521599-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI

In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., la disciplina collettiva adottata come parametro non può trovare applicazione automatica soprattutto per quanto concerne speciali istituti retributivi riservati all'autonomia contrattuale (come i compensi aggiuntivi, integrativi dei minimi salariali o la quattordicesima mensilità), benché l'esame di tali istituti sia possibile quale mezzo al fine della determinazione della giusta retribuzione ai sensi della norma costituzionale.(In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini della determinazione della retribuzione dovuta al lavoratore, aveva identificato il contratto applicabile attraverso una delibazione sommaria che aveva portato il giudice, dopo aver dato per scontata l'inadeguatezza del trattamento retributivo riconosciuto al dipendente, ad applicare di fatto senza ulteriore indagine il contratto corrispondente all'attività economica svolta dalla società datrice di lavoro).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)