Sez. 6, Sentenza n. 36166 del 18/06/2004 Ud. (dep. 10/09/2004) Rv. 229949 - 01
GIURISDIZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Concorso di reato comune e reato militare che determini la giurisdizione unica dell'A.G. ordinaria - Proscioglimento dal reato comune - Persistenza della giurisdizione - Sussistenza.
GIURISDIZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE
La norma di cui all'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede, in caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione unica dell'autorità giudiziaria ordinaria allorché il primo sia più grave del secondo, si applica, in virtù del principio della 'perpetuatio iurisdictionis', anche al caso in cui all'esito del giudizio di primo grado l'imputato sia stato prosciolto dal reato che aveva comportato la giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)