Sez. 1, Sentenza n. 1399 del 15/12/1999 Ud. (dep. 04/02/2000) Rv. 215228 - 01
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Concorso di reato comune e reato militare che determini la giurisdizione unica dell'A.G. ordinaria - Persistenza della giurisdizione in caso di archiviazione della procedura in ordine al reato comune - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
La norma di cui all'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede, in caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione unica dell'autorità giudiziaria ordinaria allorché il primo sia più grave del secondo, non trova applicazione quando l'ipotesi criminosa che comporta la giurisdizione del giudice ordinario abbia trovato sbocco in un provvedimento di archiviazione. (Nella specie il Tribunale militare aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione a concorso di reato tributario e truffa militare e il giudice ordinario, archiviato il procedimento quanto al primo reato, aveva trasmesso gli atti alla Procura militare per il seguito di competenza in ordine al reato militare; ma alla fine il Tribunale militare aveva erroneamente emesso sentenza di improcedibilità "ex" art. 649 cod. proc. pen., sul rilievo della sua già intervenuta pronuncia di difetto di giurisdizione). (Non risultano precedenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 13 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 264 CORTE COST., Legge 23/03/1956 num. 167 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)