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Sez. 1, Sentenza n. 11047 del 06/02/2002 Cc. (dep. 15/03/2002) Rv. 222248 - 01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Concorso tra reato militare e reato comune più grave - Intervenuta definizione con sentenza irrevocabile del procedimento relativo al reato comune - Persistenza della competenza del giudice ordinario per il reato militare - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222248-01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

La connessione tra procedimenti appartenenti alla giurisdizione penale ordinaria ed altri pertinenti alla giurisdizione militare, che determina la competenza del giudice ordinario anche per il reato militare quando questo sia meno grave di quello comune, esplica tale effetto a condizione che il procedimento relativo al reato più grave non sia stato già definito con sentenza passata in giudicato. (In motivazione la Corte, pur ribadendo che la connessione rappresenta fattore originario ed autonomo di attribuzione della competenza, e che tali caratteri sono particolarmente incisivi sul piano della giurisdizione, ha rilevato che l'essenza dell'istituto consiste comunque in un vincolo tra procedimenti, che non permane quando cessa in radice la pluralità dei procedimenti medesimi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 13 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)