Sez. 3, Sentenza n. 23997 del 16/11/2011 (Rv. 620310 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Adozione del provvedimento di liquidazione - Comportamento preprocessuale delle parti - Rilevanza - Sussistenza - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
Ai fini dell'adozione del provvedimento sulle spese di lite, il giudice può tener conto anche del comportamento preprocessuale delle parti, ossia della condotta che ognuna di esse, alla stregua dei canoni previsti dall'art. 1175 cod. civ., deve tenere in presenza di elementi certi ed idonei nella fase in cui è ancora possibile evitare la controversia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva disposto la parziale compensazione delle spese di giudizio in ragione dell'ingiustificato rifiuto del creditore procedente ad esecuzione forzata di accettare il pagamento liberatorio tramite assegni circolari, la fotocopia dei quali era stata acclusa alla lettera con cui il debitore chiedeva di conoscere le modalità di consegna degli assegni medesimi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)