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Sez. 3, Sentenza n. 22347 del 22/10/2014 (Rv. 633159 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Risarcimento in forma specifica - Diritto del danneggiato - Sussistenza - Rifiuto dell'offerta del danneggiante di rimessione in pristino - Valutabilità in sede di parziale compensazione delle spese di lite - Possibilità - Fattispecie in tema di danni da immissioni.
Stato
decisa il 2014-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633159-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di responsabilità civile, il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento in forma specifica in quanto più pienamente satisfattivo non può risolversi in un aggravio a suo carico, fermo restando, peraltro, che il persistente rifiuto, da parte sua, dell'offerta del danneggiante intesa a ripristinare direttamente i luoghi è suscettibile di valutazione ai fini della parziale compensazione delle spese di lite. (Nella specie, relativa a danni arrecati ad un immobile da immissioni derivanti da un intervento di ristrutturazione sull'appartamento sovrastante, la parte danneggiata aveva rifiutato l'offerta dell'impresa danneggiante di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, sicché il giudice aveva disposto la parziale compensazione delle spese di lite, valutando come poco collaborativo tale comportamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)