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Sez. 1, Sentenza n. 2200 del 14/06/1976 (Rv. 380994 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA - LIMITI - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - RESIDENZA SOLO ANAGRAFICA DEL CONVENUTO - COMPENSAZIONE - DELLE SPESE GIUDIZIALI - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1976-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380994-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA - LIMITI - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - RESIDENZA SOLO ANAGRAFICA DEL CONVENUTO - COMPENSAZIONE - DELLE SPESE GIUDIZIALI - LEGITTIMITA.*

Il fondamento dell'Obbligo del rimborso delle spese processuali va ricercato nella causazione della lite, di cui la soccombenza costituisce soltanto un elemento rivelatore: consegue che con la sentenza di dichiarazione di incompetenza per territorio, il giudice adito puo disporre la compensazione delle spese giudiziali tenendo conto oltre che della soccombenza (formale) dell'attore, anche del comportamento preprocessuale della convenuta, che determini l'erronea instaurazione del giudizio per avere conservato la sola residenza anagrafica ma non quella effettiva nella circoscrizione del giudice adito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)