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Sez. 1, Sentenza n. 4249 del 16/11/1976 (Rv. 382937 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - ESPROPRIAZIONE DELLE AREE URBANE - INDENNITA (VALUTAZIONE) - ONERI E VINCOLI NON INDENNIZZABILI - VINCOLI E LIMITAZIONI PREVISTI DAL PIANO REGOLATORE GENERALE - DIMINUZIONE DI VALORE DELL'IMMOBILE ESPROPRIATO PER PUBBLICA UTILITA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382937-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - ESPROPRIAZIONE DELLE AREE URBANE - INDENNITA (VALUTAZIONE) - ONERI E VINCOLI NON INDENNIZZABILI - VINCOLI E LIMITAZIONI PREVISTI DAL PIANO REGOLATORE GENERALE - DIMINUZIONE DI VALORE DELL'IMMOBILE ESPROPRIATO PER PUBBLICA UTILITA - IRRILEVANZA.*

Nel sistema della legge n 1187 del 1968, i vincoli e le limitazioni previsti dal piano regolatore generale non assumono rilievo al fine di diminuire il valore dell'immobile espropriato per pubblica utilita, dal momento che, non essendo indennizzati nel momento stesso in cui il piano entra in vigore, l'indennizzo relativo deve ritenersi rinviato al momento in cui segue la espropriazione della area assoggettata al vincolo od alla limitazione.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 19/11/1968 num. 1187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)