Sez. 4, Sentenza n. 7158 del 17/02/1989 Ud. (dep. 13/05/1989) Rv. 181337 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - AMNISTIA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO IN APPELLO - MANCATA PRONUNZIA SUGLI EFFETTI CIVILI - RINVIO AL GIUDICE CIVILE - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - AMNISTIA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO IN APPELLO - MANCATA PRONUNZIA SUGLI EFFETTI CIVILI - RINVIO AL GIUDICE CIVILE - NECESSITÀ.*
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi che il giudice dell'appello, dichiarata la Estinzione del reato per effetto di sopravvenuta amnistia, ometta, nella presenza della parte civile, di pronunciarsi sui motivi attinenti gli interessi civili, la Corte di Cassazione, annullata sul punto la decisione impugnata, rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo esame. (Conf mass n 167305; (contra mass n 179530 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 541, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)