Sez. 1, Sentenza n. 6721 del 25/07/1996 (Rv. 498752 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Morte della parte costituita - Prosecuzione di fatto del processo - Potere del successore universale di proseguire il processo con il deposito di una memoria di costituzione - Ammissibilità - Analoga possibilità per il successore a titolo particolare nel diritto controverso non intervenuto in casa - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO
L'interruzione del processo per il decesso della parte è disposta a protezione dei successori a titolo universale della parte deceduta, i quali rimangono privi di tutela processuale. Pertanto, solo ad essi è consentita la prosecuzione del processo nella forma del semplice deposito di una memoria di costituzione con la procura al difensore (art. 302 cod. proc. civ.), quando si sia verificata una prosecuzione di fatto del processo, e non anche al successore a titolo particolare nel diritto controverso che non sia già intervenuto in causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)