diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6277 del 07/11/1977 Ud. (dep. 24/05/1978) Rv. 139054 - 01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE - EFFETTI PER GLI SCARICHI GIA POSTI IN ESSERE.*
Stato
decisa il 1977-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139054-01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE - EFFETTI PER GLI SCARICHI GIA POSTI IN ESSERE.*

Dalla data di pubblicazione della nuova legge 10 maggio 1976, n 319 concernente le norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, sino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi dell'art 15 della legge, gli scarichi gia in essere provenienti da insediamenti produttivi, anche se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, non sono punibili. Infatti l'art 21 comma secondo della stessa legge prevede la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda per coloro che non presentano la domanda di autorizzazione o di rinnovo nel termine prescritto. (V mass n 137015).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)