Sez. 2, Sentenza n. 12378 del 23/02/1977 Ud. (dep. 06/10/1977) Rv. 137015 - 01
ACQUE - NUOVA DISCIPLINA SUGLI SCARICHI RECATA DALLA LEGGE N 319 DEL 1976 - NATURA ESCLUSIVA DELLA NUOVA DISCIPLINA - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI GIA ESISTENTI - DISCIPLINA TRANSITORIA.*
ACQUE - NUOVA DISCIPLINA SUGLI SCARICHI RECATA DALLA LEGGE N 319 DEL 1976 - NATURA ESCLUSIVA DELLA NUOVA DISCIPLINA - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI GIA ESISTENTI - DISCIPLINA TRANSITORIA.*
La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo contenuta nella legge 10 maggio 1976 n 319, concernente la tutela delle acque dello inquinamento, comporta l'abrogazione sia degli artt 6 e 9 della legge sulla pesca, sia degli artt 226, 227 tu leggi sanitarie, sia dell'art 635 cod pen. per gli insediamenti industriali gia preesistenti alla nuova normativa, deve dichiararsi che il fatto non costituisce piu reato, ove l'imputato abbia fatto tempestiva domanda di autorizzazione all'autorita competente, ai sensi degli artt 15 secondo comma, e 25 terzo comma della legge n 319 del 1976.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 6 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 9 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)