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Sez. 6, Sentenza n. 21253 del 05/02/2003 Ud. (dep. 14/05/2003) Rv. 225892 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Ricognizioni fotografiche eseguite nel corso delle indagini preliminari - Disciplina transitoria dettata dall'art. 26 della l. n. 63 del 2001, sul c.d. "giusto processo" - Fonte di convincimento per il giudice di merito - Condizioni - Indicazione.
Stato
decisa il 2003-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225892-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

La norma di cui all'art. 26, comma 3, della legge 1 marzo 2001 n. 63, in base alla quale le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente art. 500 cod. proc. pen., deve ritenersi applicabile anche alle ricognizioni fotografiche (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la valutazione a fini di prova della ricognizione fotografica eseguita nella fase delle indagini preliminari, la cui attendibilità era stata verificata dal giudice di merito sulla base di altri elementi confermativi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)